Etichettatura nella vendita del pane sfuso
Per gli obblighi generali in materia di etichettatura del pane sfuso, si deve far riferimento all’Art. 13 D.Lgs. 181/2003. Esso prevede per la vendita di prodotti alimentari sfusi:
* I prodotti alimentari non preconfezionati o venduti previo frazionamento (anche se in precedenza preconfezionati), i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato ai comparti in cui sono esposti.
Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita
b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione.
* Permane in ogni caso l’obbligo di indicare sul cartellino dello scomparto del pane anche il nome e l’indirizzo del produttore, soprattutto nel caso di vendita da parte di un’azienda diversa dal produttore. In aggiunta bisogna indicare la tipologia di farina utilizzata ed il relativo prezzo.
* Importante da ricordare è la funzione degli enzimi. Se essi sono contenuti in un ingrediente del pane non vi è l’obbligo di dichiararli nel prodotto finito.