Alimenti surgelati: legislazione a tutela dei consumatori

Alimenti surgelati: legislazione a tutela dei consumatori

Alimenti surgelati: legislazione a tutela del consumatore

Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione”. Questo procedimento permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C.

Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore

1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparatore con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre collettività analoghe.

Etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore

1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le seguenti modalità e integrazioni:
a) la denominazione di vendita, completata dal termine “surgelato”;
b) il termine minimo di conservazione completato dall’indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore;
c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l’acquisto completate dall’indicazione della temperatura di conservazione o dell’attrezzatura richiesta per la conservazione;
d) l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l’uso;
e) l’indicazione del lotto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre attività analoghe.

Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore

1. L’etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore, nè ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività analoghe, comporta le seguenti diciture:
a) la denominazione di vendita completata dal termine “surgelato”;
b) la quantità netta espressa in unità di massa;
c) l’indicazione del lotto;
d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore oppure di un venditore stabilito all’interno della Comunità europea.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul contenitore o sulla confezione, o su un’ etichetta appostavi.

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